Regolamento Criptovalute MICA: Cos’è e cosa regolamenta l’Europa nel 2023
In questa guida parleremo del regolamento criptovalute MICA in Europa e in Italia.
Finalmente il parlamento Europeo e quindi l’Europa riconosce ufficialmente le criptovalute per il tramite di una legge chiamata MICA.
Nuovi aggiornamenti di Consob e dell’ente di regolamentazione Tedesco BaFin.
Le criptovalute sono quindi finalmente riconosciute a livello Europeo proprio in virtù dell’entrata in vigore della Direttiva MICA del Parlamento e Consiglio Europeo.
Il Parlamento Europeo tramite questa direttiva ha indirettamente dato il riconoscimento alle criptovalute come monete elettroniche e ogni stato aderente all’EU dovrebbe iniziare ad applicarla entro fine 2023.
i singoli Stati membri dell’Unione Europea dovranno applicarla e recepirla.
Entro tale data il denaro digitale sarà finalmente riconosciuto come entità avente corso elettronico.
I ministri delle Finanze di 28 paesi europei si sono incontrati a Vienna per discutere nuove regole per il settore delle criptovalute emergenti a livello locale.
La riunione informale, secondo il progetto di nota dell’UE, è testimone di un’ampia discussione sulle attuali questioni politiche relative agli affari finanziari ed economici.
Bloomberg, che sostiene di aver letto l’agenda della riunione di persona, riferisce che i ministri dell’UE hanno fatto eco alle loro preoccupazioni su “una serie di sfide” poste dalla popolarità delle criptovalute come Bitcoin.
Includono il potenziale di cripto di essere utilizzato dai criminali online per traffico di droga, evasione fiscale, finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro sporco, e anche per il suo sottostante pseudo-anonimato.
La CONSOB ha chiaramente detto che occorre una legge ad hoc, cioè fatta apposta, ma l’epidemia del CoronaVirus di certo non aiuta ad accellerare i tempi.
ATTENZIONE: La regolamentazione è stata adottata dalla commissione il 24 settembre 2020.
Il pacchetto normativo Markets in Crypto-Assets (MiCA) ha l’obiettivo di rafforzare la protezione di consumatori e investitori nel settore crypto imponendo una serie di obblighi agli emittenti di crypto asset.
Cos’è la regolamentazione MiCA
La regolamentazione MICA (Markets in Crypto-Assets) è una legge presentata dalla Commissione europea nell’ottobre 2020 per regolare il mercato delle criptovalute nell’Unione Europea.
La legge si basa sulla necessità di garantire una maggiore tutela degli investitori e la prevenzione di frodi e riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute.
MICA si applica a tutti gli operatori che offrono servizi di criptovaluta in Europa, tra cui le piattaforme di trading, gli exchange e gli intermediari finanziari.
In particolare, la legge prevede di definire i requisiti di autorizzazione e di regolamentazione per gli operatori di criptovaluta, compresi i requisiti di capitale minimo, di governance, di gestione dei rischi e di sicurezza informatica.
MICA prevede anche la definizione di norme più rigorose per la trasparenza delle informazioni sui prodotti di criptovaluta, comprese le informazioni sui rischi e sui costi per gli investitori.
Inoltre, la legge prevede anche una maggiore supervisione delle autorità di vigilanza europee sui servizi di criptovaluta, al fine di prevenire frodi e abusi.
MICA inoltre stabilisce l’obbligo per gli operatori di criptovaluta di identificare i propri clienti, di verificare l’identità dei clienti e di monitorare le transazioni sospette.
Questi obblighi sono mirati a prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
In sintesi, la regolamentazione MICA cerca di creare un quadro normativo più rigoroso per il mercato delle criptovalute in Europa, al fine di garantire la tutela degli investitori e prevenire frodi e abusi.
La proposta di legge è attualmente in fase di discussione presso il Parlamento europeo e il Consiglio europeo, e potrebbe subire modifiche prima di essere approvata definitivamente.
Markets in Crypto Assets (MiCA) è stato approvato il 20 aprile 2023, con 517 voti a favore e 38 contrari, con 18 astensioni, in una riunione del parlamento europeo a Strasburgo.
Dopo il voto in Parlamento Europeo, vi sarà l’approvazione finale del Consiglio Europeo e poi la firma finale dei legislatori.
La legge dovrebbe essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea avvenga entro la fine di giugno 2023, per poi entrare in vigore il luglio 2023.
Quando entra in vigore la regolamentazione MiCA quindi?
Le disposizioni relative agli asset e alle criptovalute saranno applicabili 12 mesi dopo l’entrata in vigore del MiCA, mentre altre disposizioni si applicheranno probabilmente 18 o 24 mesi dopo l’entrata in vigore del MiCA.
Quindi la legge sarà applicata nel luglio 2024.
La scelta di un’introduzione progressiva delle nuove regole è stata fatta per permettere alle parti interessate di avere il tempo per adattarsi.
Quali sono i mercati inseriti nella regolamentazione MiCA?
La DeFi non rientra nella regolamentazione MiCA, così come gli NFT.
Il discorso sui non-fungible token però non è ancora chiuso, e potrebbero arrivare ulteriori indicazioni a riguardo.
Per ora sembra che sarà lasciata ai singoli Stati la decisione se ritenere gli NFT delle Crypto Attività oppure no.
Categorie di criptovalute nella regolamentazione MiCA
MiCA suddivide i cripto-asset in 4 categorie.
Un “token asset-referenced” significa essenzialmente uno stablecoin che fa riferimento, per la stabilizzazione, ad altri asset incluse le valute fiat, mentre un “token di moneta elettronica” è fondamentalmente uno stablecoin che fa riferimento a un’unica valuta fiat.
C’era qualche incertezza per quanto riguarda il interazione tra token di moneta elettronica ai sensi del MiCA e moneta elettronica ai sensi della direttiva sulla moneta elettronica (EMD): il Parlamento nella sua definizione di token di moneta elettronica ha proposto che solo i token di moneta elettronica che fanno riferimento a una valuta dell’UE siano considerati moneta elettronica ai sensi della EMD.
La Commissione ha proposto, non nella definizione stessa ma nel contesto dei requisiti di autorizzazione per gli emittenti di token di moneta elettronica, che il token di moneta elettronica sarebbe considerato moneta elettronica ai sensi dell’EMD ma solo ai fini del requisito di autorizzazione.
Anche il Parlamento ha adottato questa formulazione della Commissione quando ha discusso i requisiti di autorizzazione per gli emittenti di gettoni di moneta elettronica.
Il testo finale, in linea con la posizione del Consiglio, chiarisce che il token di moneta elettronica è semplicemente considerato moneta elettronica ai sensi dell’EMD.
Un “utility token” è un cripto-asset destinato a fornire l’accesso a un bene o servizio fornito dall’emittente.
Ci sono differenze di formulazione nelle tre versioni, ma l’essenza è la stessa.
Inoltre, gli utility token relativi a beni/servizi già esistenti e quelli relativi a beni/servizi non ancora esistenti sono trattati diversamente con i primi soggetti a requisiti “più leggeri”.
La quarta categoria comprende tutti gli altri cripto-asset che non rientrano nelle tre categorie precedenti.
Per confronto, ci sono anche quattro categorie di cripto-asset:
Token di scambio che sono quelli usati come mezzo di scambio;
Utility token che si riferiscono a token che concedono l’accesso a un prodotto/servizio attuale o potenziale;
Token Asset che sono quelli che sono considerati “investimenti specificati” regolamentati;
Token di moneta elettronica che sono quelli che sono “moneta elettronica” ai sensi delle normative sulla moneta elettronica.
Tempistica di applicazione del Regolamento criptovalute MiCA
Andiamo a vedere la sequenza temporale dell’applicazione della regolamentazione MiCA.
24 settembre 2020 Proposta della regolamentazione MiCA La Commissione europea ha presentato la proposta MiCA come parte del più ampio pacchetto di finanza digitale.
30 giugno 2022 Accordo provvisorio raggiunto I triloghi tra i colegislatori sono iniziati nell’aprile 2022 e si sono conclusi con un accordo provvisorio raggiunto il 30 giugno 2022.
5 ottobre 2022 Approvazione degli Stati membri Il comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER) ha approvato l’accordo provvisorio sul MiCA e ha presentato la sua proposta al Parlamento europeo.
20 aprile 2023 Approvazione del Parlamento Ue La plenaria del Parlamento europeo ha votato a favore del regolamento MiCA il 20 aprile 2023.
16 maggio 2023 (A) Approvazione da parte del Consiglio Spetta ora al Consiglio dell’UE accettare o modificare la posizione del Parlamento. Se accettata, sarà adottata, altrimenti rinviata al Parlamento per una seconda lettura. Non è chiaro quando ciò possa avvenire.
Giugno 2023 (A + 20 giorni)* Entrata in vigore del Regolamento MiCA Si prevede che il regolamento MiCA entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, successiva all’accettazione dei testi da parte del Consiglio.
Giugno 2024 (A + 20 giorni + 12 mesi)* Atti Delegati L’AESFEM, in collaborazione con l’ABE, ha elaborato progetti di atti delegati. (Prima data possibile.)
Giugno 2024 (A + 20 giorni + 12 mesi)* Le regole iniziano ad applicarsi per le stablecoin Si prevede che inizieranno ad applicarsi i titoli III e IV, riguardanti i token con riferimento agli asset e di moneta elettronica. (Prima data possibile.)
Dicembre 2024 (A + 20 giorni + 18 mesi)* Le regole iniziano ad applicarsi per intero Anticipato che le restanti parti delle regole inizieranno ad applicarsi. (Prima data possibile.)
*Date non confermate ancora ufficialmente.
Regolamentazione MiCA e le stablecoin
La regolamentazione MiCA prevede una disciplina specifica per le stablecoin.
Questo tipo di criptovalute verranno suddivise dalla legislazione europea in due categorie: gli “electronic money tokens” (EMTs) e gli “asset-referenced tokens” (ARTs).
Gli EMTs secondo la Commissione Europea sono criptovalute che presentano caratteristiche simili alle “monete digitali” che utilizziamo quotidianamente per i pagamenti.
Non è chiaro a cosa faccia riferimento questa espressione, per gli esperti potrebbero rientrare in questa categoria le CBDC (monete digitali emesse dalle banche centrali) le quali verranno sottoposte alle norme applicabili ai servizi di pagamento del Paese nel quale vengono emessi.
Gli ARTs invece sono token che puntano a “mantenere un valore stabile in riferimento a qualsiasi altro asset o a una combinazione di questi, comprese una o più valute ufficiali”.
Fanno quindi parte di questo gruppo le stablecoin più famose come USDT; criptovalute il cui prezzo è ancorato a quello di asset fisici, come le monete fiat o l’oro.
Secondo le nuove leggi inoltre, gli enti europei che emettono stablecoin dovranno possedere delle riserve protette e liquide in rapporto 1:1.
A vigilare sulle riserve ci sarà l’EBA (European Banking Authority).
Il MiCA, però, non spiega cosa accadrà alle stablecoin algoritmiche, che notoriamente mantengono l’ancoraggio non con riserve fisiche ma con complesse formule matematiche.
Le persone che utilizzano la criptovaluta hanno generalmente la possibilità di decidere se vogliono che siano regolamentate o no.
Proprio come una persona seduta su di una montagna di soldi non dichiarati può decidere se vuole tenerla nel suo cortile di casa, dove nessuno sarà in grado di rintracciarla, o in una banca, dove dovrà dimostrare la fonte dei suoi fondi.
Nel caso delle criptovalute, non scegliere di essere regolamentati significa condurre transazioni utilizzando i portafogli privati, al di fuori del mercato dei servizi di cambio e di portafoglio regolamentati.
Potrebbe ovviamente facilitare un crimine.
E sembra che stia già succedendo.
Un rapporto di Europol pubblicato a febbraio 2018 ha rivelato che i criminali in Europa avevano riciclato 5,5 miliardi di dollari di denaro non dichiarato tramite le criptovalute.
Il regista Rob Wainwright ha affermato che il 4% di tutto il denaro del crimine è stato convertito in Bitcoin e asset digitali simili.
E che cosa ne pensa la Commissione europea sulla Blockchain?
L’UE ha esaminato la regolamentazione del settore della criptovaluta per anni.
Per quanto riguarda il terrorismo, l’attacco di Parigi del 2015 aveva influenzato l’UE sul fatto che le criptovalute potevano essere strumentali nel finanziamento delle attività terroristiche.
“Esistono ancora lacune nella supervisione dei molti mezzi finanziari utilizzati dai terroristi, dalla liquidità e il commercio di manufatti culturali a valute virtuali e carte prepagate anonime”, hanno scritto le autorità nella loro proposta di modifica della quarta direttiva antiriciclaggio.
La direttiva rivista, ora chiamata la quinta direttiva AML, prevedeva scambi di criptovalute e portafogli all’interno della sua sfera di competenza. Tuttavia, si scusa i servizi che non possiedono le chiavi private del portafoglio Bitcoin dei clienti dalla regolamentazione.
L’UE nel suo insieme mostra ottimismo nei confronti della tecnologia di base di Bitcoin, la blockchain, e sta lavorando duramente per affermarsi come capofila delle tecnologie di registro distribuito.
I paesi Schengen hanno investito oltre 83 milioni di euro in progetti basati su blockchain e blockchain.
L’UE ha inoltre avviato un’iniziativa #Blockchain4EU per sviluppare potenti applicazioni blockchain per settori industriali / non finanziari.
Ma la domanda rimane: potrebbero le nuove o le nuove regole governare una tecnologia il cui fondamento è di evitare una governance centralizzata?
Aspettiamo e vediamo come i ministri dell’UE faranno un passo verso la ricerca di una risposta giusta.
Il Parlamento Europeo tramite questa direttiva ha voluto definire le monete virtuali come una rappresentazione di valore digitale utilizzate sia da persone sia giuridiche (società) che fisiche (normali cittadini) che le considerano a tutti gli effetti un mezzo di scambio.
Questa definizione di moneta elettronica era già stata usata dalla Banca Europea Centrale nel 2016 in una dichiarazione volta a prevenire il riciclaggio e terrorismo nel sistema finanziario europeo.
Le criptovalute, ha scritto il Parlamento EU, possono essere inviate, memorizzate e anche trasferite in modo elettronico.
Ed esse possono essere usate per molte finalità sia come mezzo di investimento che di riserva o semplicemente di scambio. Esse sono in sintesi:
“una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta”.
Bisogna sottolineare che nella direttiva europea n.156 del 19/06/2018 facente riferimento alla direttiva EU 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 non viene citato il termine criptovalute, né tantomeno appare il termine Bitcoin, masi fa riferimento in maniera generica alle valute virtuali, da non confondere però con la moneta elettronica che indica invece le transazioni con carte di credito.
Pare che a seguito di questa direttiva a breve ci sarà la gara tra i Paesi appartenente al SEE a chi per primo riconoscerà le criptovalute, ma si sa che Malta è al primo posto.
Tramite l’entrata in vigore della nuova direttiva Ue a fine luglio 2018, l’Europa riconoscerà ufficialmente le monete digitali, considerate come un’alternativa alla valuta tradizionale emessa dalle autorità.
La direttiva 2018/843 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha una valore storico e implica ed entro il 2023 gli Stati membri dell’Unione Europea dovranno introdurre obbligatoriamente e far entrare le valute digitali in ciascun ordinamento.
Prima del 10 gennaio del 2020 la direttiva dovrà infatti essere recepita a livello dei singoli Paesi.
Con l’atto legislativo l’UE dà una definizione precisa delle criptovalute, che vengono considerate:
“una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente”.
Al punto 10 nella direttiva, si afferma che la divisa digitale non va confusa con la moneta elettronica (…), con il valore monetario utilizzato per eseguire operazioni di pagamento di (…), né con le valute di gioco che possono essere utilizzate esclusivamente all’interno di un determinato ambiente di gioco”.
“Sebbene le valute virtuali possano essere spesso utilizzate come mezzo di pagamento, potrebbero essere usate anche per altri scopi e avere impiego più ampio, ad esempio come mezzo di scambio, di investimento, come prodotti di riserva di valore o essere utilizzate in casinò online. L’obiettivo della presente direttiva è coprire tutti i possibili usi delle valute virtuali“.
Dopo l’India, anche la Germania e la Corea del Sud hanno pubblicato una legge volta a regolamentare il bitcoin e le criptovalute.
Stavolta l’autorità finanziaria tedesca BaFin ha riconosciuto ufficialmente, le criptovalute come strumenti finanziari, ed il parlamento coreano ha creato una legge apposita per le criptovalute, quindi un regolamento criptovalute MiCA.
Pertanto le criptovalute stanno entrando a far parte a tutti gli effetti della finanza tradizionale.
La Germania ha fatto messo nero su bianco quello che pensa sullo status del Bitcoin e delle criptovalute in genere, pubblicando le linee guida con cinque punti salienti da rispettare per ottenere la classificazione di criptovaluta.
Con questa direttiva l’Europa vuole fare una distinzione tra le monete complementari, utilizzate per esempio in una città o in una regione, e tra un numero limitato di utenti, e le cosiddette valute virtuali, che secondo la direttiva non devono essere considerate in modo uguale.
L’Unione Europea con questa direttiva vuole porre l’accento sull’uso a fini criminali che può essere fatto delle criptomonete e valute digitali.
Al punto 9 della direttiva, si fa menzione diretta che l’anonimato delle valute virtuali “ne consente il potenziale uso improprio per scopi criminali“.
Questo uno dei motivi che spingono verso il regolamento criptovalute MiCA.
“L’inclusione dei prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute reali e dei prestatori di servizi di portafoglio digitale non risolve completamente il problema dell’anonimato delle operazioni in valuta virtuale: infatti, poiché gli utenti possono effettuare operazioni anche senza ricorrere a tali prestatori, gran parte dell’ambiente delle valute virtuali rimarrà caratterizzato dall’anonimato. Per contrastare i rischi legati all’anonimato, le unità nazionali di informazione finanziaria (FIU) dovrebbero poter ottenere informazioni che consentano loro di associare gli indirizzi della valuta virtuale all’identità del proprietario di tale valuta. Occorre inoltre esaminare ulteriormente la possibilità di consentire agli utenti di presentare, su base volontaria, un’autodichiarazione alle autorità designate”.
Proprio per contrastare eventi criminali, la direttiva introduce formalmente la figura del portafoglio digitale (che in inglese è chiamato wallet), che in buona sostanza è un prestatore di servizi e cioè un “soggetto che fornisce servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”.
“Coloro che offrono i servizi tra cui delle attività consistenti nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale non sono soggetti all’obbligo dell’Unione di individuare le attività sospette”.
Per questa ragione, fa riferimento la direttiva, “i gruppi terroristici potrebbero potenzialmente trasferire denaro verso il sistema finanziario dell’Unione o all’interno delle reti delle valute virtuali dissimulando delle transazioni bancarie e utilizzando l’anonimato su queste piattaforme”.
“È pertanto di fondamentale importanza ampliare l’ambito di applicazionedella direttiva (UE) 2015/849 in modo da includere i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale. Ai fini dell’antiriciclaggio e del contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT), le autorità competenti dovrebbero essere in grado di monitorare, attraverso i soggetti obbligati, l’uso delle valute virtuali. Tale monitoraggio consentirebbe un approccio equilibrato e proporzionale, salvaguardando i progressi tecnici e l’elevato livello di trasparenza raggiunto in materia di finanziamenti alternativi e imprenditorialità sociale”.
Aumentare quindi la sicurezza e la tracciabilità delle monete digitali ne obbliga il riconoscimento e l’utilizzo legale.
Di certo questa direttiva farà aumentare il valore delle criptovalute che sempre più potranno essere utilizzate in modo legale in tutto il mondo.
Combattere l’illeciti e il terrorismo potrà solo che far bene alle quotazioni delle criptovalute.
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha individuato alcune lacune e questioni nell’attuale quadro normativo finanziario dell’UE per le criptovalute e ritiene che occorra adottare ulteriori misure nel settore per garantire la protezione degli investitori.
Ciò è emerso chiaramente dal parere dell’ESMA alle istituzioni dell’UE (Commissione, Consiglio e Parlamento) sulle offerte di monete iniziali e cripto-attività ESMA.
La mossa dell’ESMA è il risultato della cooperazione con le autorità nazionali competenti (NCA) degli Stati membri dell’UE per analizzare i modelli commerciali delle cripto-attività, i rischi e i potenziali benefici che possono introdurre nel contesto del quadro normativo esistente.
Il documento pubblicato delinea due problemi principali con le criptovalute.
In primo luogo, sebbene alcune attività crittografiche siano qualificate come strumenti finanziari MiFID, i requisiti applicabili non sono adattati alle caratteristiche specifiche di tali attività e le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno difficoltà a interpretare tali regolamenti.
In secondo luogo, una serie di cripto-attività non rientrano nell’attuale quadro normativo finanziario, il che, ovviamente, pone notevoli rischi per gli investitori.
Commentando la questione, Steven Maijoor, presidente dell’ESMA, ha dichiarato: “Al fine di garantire parità di condizioni e garantire un’adeguata protezione degli investitori in tutta l’UE, riteniamo che le lacune e le questioni identificate siano affrontate al meglio a livello europeo.
Il parere dell’ESMA consente alle istituzioni dell’UE di prendere in considerazione i possibili modi in cui i problemi relativi alle risorse crittografiche possono essere affrontati e sottoposti a ulteriori analisi.
Ciò richiederebbe molto probabilmente modifiche alla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), alla legislazione di livello 1 e alle relative disposizioni di livello 2.
In giugno 2019 si era chiusa la consultazione pubblica lanciata il 19 marzo scorso dalla Consob.
Questa consultazione aveva l’obiettivo di regolamentare a livello domestico le ICOs (“Initial Coin Offerings”).
La CONSOB vuole anche regolamentare le exchange e quindi per operare in Italia dovranno avere una registrazione CONSOB o saranno bannate dal mercato italiano.
Ecco un estratto:
In buona sostanza anche la CONSOB vuole mettere sotto vigilanza non solo le piattaforme (già iscritte e registrate nel registro del regolamentatore italiano dei mercati), ma anche gli exchange, operatori del mercato secondario.
Nel 2022 per gli exchange in Italia c’è obbligo di registrazione e di trasmissione dei dati dei clienti residenti sul territorio italiano.
È stato infatti varato un nuovo decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze destinato agli operatori e alle società di compravendita di criptovalute e monete digitali in Italia.
Questo decreto MEF crea l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni con cadenza trimestrale.
Diventa quindi la prima legge che pone in essere il primo “censimento” degli operatori del mondo cripto in Italia.
Questi exchange con sede in Italia ora saranno obbligati all’iscrizione in una apposita sezione speciale del registro dei cambiavalute tenuto dall’Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
La disposizione del decreto MEF prescrive quindi l’iscrizione dei fornitori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso in una sezione speciale del registro dei cambiavalute, tenuto dall’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), istituito ai sensi dell’art. 128-undecies del Testo Unico Bancario.
Le criptovalute quindi acquistano il titolo di valute a corso legale.
Giancarlo è uno scrittore a tempo pieno presso lecriptovalute.org. Ha oltre 13 anni di esperienza nel settore della creazione di contenuti. Laureato in economia e finanza, Giancarlo ha un vivo interesse nelle criptovalute a tenersi aggiornato con gli ultimi sviluppi nel mercato digitale. È un chitarrista a cui piace anche fare lunghi giri in bicicletta.
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